Crisi da Sovraindebitamento
Lo Studio Legale Paluzzi assiste privati consumatori, enti ed imprese escluse dalla legge fallimentare per la soluzione della crisi da sovraindebitamento attraverso il ricorso alla Legge del 27 gennaio 2012, n. 3.
Il debitore ha la possibilità di accedere a 3 procedure di sovraindebitamento:
Anche in questo ambito, lo Studio può garantire un’assistenza complessiva che va dalla difesa tecnica nella procedura, alla costruzione del piano, all’assistenza nel trattamento dei debiti fiscali.
Inoltre, l’Avv. Claudia Paluzzi, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, svolge le funzioni di gestore dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore per conto di OCC.
Il debitore ha la possibilità di accedere a 3 procedure di sovraindebitamento:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (accordo con i creditori): il debitore (anche impresa non fallibile), con l’ausilio del proprio professionista (avvocato o commercialista) e del Gestore della crisi (OCC), redige un piano di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti (anche mediante la cessione di crediti futuri), garantendo la realizzabilità del piano (mediante garanzie e garanti). Una volta elaborata la proposta, questa viene sottoposta ai creditori. Il Tribunale – se vi è il consenso dei creditori che rappresentare almeno il 60% dell’ammontare dei crediti – omologa l’accordo.
- Piano del consumatore: al piano del consumatore si può accedere solo in presenza di determinati requisiti e condizioni. Primo fra tutti è quello di essere persone fisiche senza debiti derivanti dall’attività d’impresa o professione, di essere in buona fede, ovvero, i motivi di sovraindebitamento non devono essere imputabili al consumatore (il sovraindebitamento deve essere incolpevole), nonché di aver fornito tutta la documentazione atta a descrivere la propria situazione economica e patrimoniale. Anche in questo caso, il professionisti ed il Gestore della crisi redigono una relazione particolareggiata sullo storico dei debiti e sulla meritevolezza del debitore, nonché il piano di pagamento. Il consenso dei creditori in questa procedura non viene richiesto. Il Giudice verificato e valutato i presupposti omologa il piano.
- Liquidazione del patrimonio del debitore: la procedura di liquidazione disciplinata dagli artt. 14 ter / duodecies può essere attivata su richiesta dal debitore con apposita domanda ovvero a seguito della conversione delle prime due procedure di composizione della crisi. La conversione dell’accordo o del piano del consumatore in liquidazione potrà conseguire, su istanza del debitore o dei creditori, in tutti i casi in cui è prevista la declaratoria di risoluzione, annullamento, revoca cessazione degli effetti dell’accordo o del piano del consumatore. Il Giudice, accertata la ricorrenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi, e, in particolare, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, emette decreto di apertura della liquidazione contenente contestuale nomina del liquidatore, ove già non nominato, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F..
Anche in questo ambito, lo Studio può garantire un’assistenza complessiva che va dalla difesa tecnica nella procedura, alla costruzione del piano, all’assistenza nel trattamento dei debiti fiscali.
Inoltre, l’Avv. Claudia Paluzzi, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, svolge le funzioni di gestore dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore per conto di OCC.